martedì 5 maggio 2015

L'Avv. Marzio Postiglione e il diritto del lavoro: provvedimenti relativi al licenziamento dal posto di lavoro


L’Avvocato Marzio Postiglione, a capo dello Studio Legale Postiglione & Partners, raccoglie tra le diverse competenze anche quelle relative al diritto del lavoro. Tema molto delicato è infatti quello riguardante la conclusione del rapporto di lavoro stabilito tramite contratto, ricorrendo all’istituto giuridico del licenziamento. Questo si rivela spesso applicato in maniera scorretta, poiché privo delle basi che lo possano rendere legittimo. Un caso analogo a quello affrontato dall’Avvocato Marzio Postiglione, il quale ha ricevuto una sentenza positiva da parte del Tribunale di Nocera Inferiore in relazione ad un caso di licenziamento decretato illegittimo, nel quale ha ottenuto il reintegro, oltre al risarcimento, per mancanza di motivazione del licenziamento stesso. Il Giudice Istruttorio ha infatti decretato a favore della tesi dell’Avvocato Postiglione chiamando in causa la legge 15 luglio 1966, n. 604 all’articolo 2, comma 2 per la violazione del requisito di motivazione, considerando anche le successive modificazioni della procedura come sancito dall’articolo 7 della legge 92/2012, oppure in riferimento al quinto comma dell’art. 42 della Legge Fornero: “Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace  per violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all’articolo 7 della legge 92/2012, o della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma (dell’art. 42 della Legge Fornero), ma con attribuzione al lavoratore di un’ indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e massimo di dodici mensilità, dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del datore di lavoro, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle testé previste, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo della richiamata legge […]”.

Perciò in base alla gravità della violazione commessa dal datore di lavoro, al dipendente devono essere riconosciute dalle sei alle dodici mensilità basate sull’ultima retribuzione globale di fatto. Questo nel caso in cui non venga, inoltre, riscontrato un difetto di giustificazione del licenziamento per il quale ci si può appellare alle tutele previste dai commi quarto, quinto o settimo sempre della medesima legge. In particolare, maggiore attenzione è stata posta sul quarto comma dell’art. 42, in riferimento al difetto di giustificazione del licenziamento attuato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, in contrasto con L’art. 2110, secondo comma, del Codice Civile, applicabile anche nel caso in cui venga avanzata l’ipotesi dell’insussistenza del fatto alla base del licenziamento. Al fine di stabilire il risarcimento minimo e massimo spettante al lavoratore, il Giudice è chiamato a tenere conto non solo dei criteri del quinto comma, ma anche dell’atteggiamento del lavoratore nell’atto di ricerca di una nuova posizione, oltre che del contegno tenuto da entrambe le parti nel contesto della procedura, come stabilito dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni: “Il giudice applica, altresì, la medesima disciplina di cui al quarto comma del suddetto art. 42 nell’ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 199, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fine della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, e successive modificazioni

Fonti: http://www.wikilabour.it/ - http://it.wikipedia.org/wiki/ -  ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera.

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