lunedì 11 maggio 2015

L'avvocato Postiglione e il diritto tributario: cartelle esattoriali nulle


Le competenze dello Studio Legale Postiglione & Partners entrano nel merito anche del diritto tributario, dimostrandosi in grado di esporre ricorso anche per quanto riguarda le cartelle esattoriali di Equitalia. Analogo il caso di un cliente dello Studio Legale, il quale si è rivolto all’ Avvocato Marzio Postiglione per impugnare una richiesta di pagamento, in modo da procedere con un provvedimento atto a renderla nulla, poiché il contribuente non risulta più iscritto al Registro della CCIAA di Salerno. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno è concorde nell’affermare che il contribuente ha correttamente prodotto la documentazione finalizzata alla cessazione dell’attività ai fini I.V.A., la quale è stata in seguito accettata dall’Agenzia delle Entrate che lo ha così sollevato dagli oneri annuali nei confronti della Camera di Commercio: “Il ricorrente impugna cartella di pagamento emessa per la mancata corresponsione dei diritti annuali di iscrizione alla Camera di Commercio e motiva la non debenza dell’imposta avendo lo stesso prodotto documenti di dichiarazione di cessazione attività ai fini I.V.A. nonché ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che confermava l’esenzione dal diritto annuale della Camera di Commercio.


Nonostante questa prima sentenza, Equitalia Sud S.p.A. ha riemesso in seguito la medesima cartella esattoriale, che è stata perciò impugnata al cospetto del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nonostante si trattasse di materia di competenza della commissione tributaria. Questo secondo ricorso, infatti, si basa su quello eseguito in precedenza, non andando a mettere in discussione la sentenza già dichiarata a cui la Camera di Commercio non ha mai replicato, né ha mai addotto prova dell’iscrizione del soggetto alla Camera stessa. In questa seconda sede, perciò, è stata solamente decretata l’inesistenza del credito, stabilendo, grazie all’intervento dell’Avvocato Marzio Postiglione, l’annullamento della cartella esattoriale impugnata: “L’opposizione è fondata. In effetti l’attore ha già ottenuto dalla Commissione Provinciale Tributaria di Salerno una Sentenza n.2386/14 che dichiarava la cessazione attività dell’attore ai fini IVA, nonché l’esenzione dal diritto annuale della Camera di Commercio, confermata dall’Agenzia delle Entrate: tale sentenza non è stata disconosciuta dalla Camera di Commercio, la quale tra l’altro non ha addotto prova alcuna dell’obbligo dell’attore, non producendo neppure la prova della sua iscrizione alla Camera stessa. E quindi, quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito, è ovvio che sul merito della pretesa, quale tributo, si è già pronunciata la Commissione Tributaria, mentre in questa sede si fa valere soltanto l’inesistenza del credito, derivante da quella sentenza […] la domanda va accolta e la cartella esattoriale impugnata va annullata.
 

Fonti: ordinanza Giudice di Pace del Tribunale di Nocera Inferiore.