martedì 14 aprile 2015

Cartella di Equitalia notificata con PEC è impugnabile


La Commissione Tributaria di Grosseto ha di recente accolto il ricorso di un contribuente con un provvedimento relativamente alla notifica della cartella di Equitalia tramite Posta Elettronica Certificata, decretandola così impugnabile.

La notifica, infatti, viene considerata nulla nel momento in cui Equitalia non riesce a dimostrare che il messaggio inviato con PEC sia precisamente corrispondente all’originale cartella esattoriale prodotta in giudizio di fronte al giudice.

Ciò che costituisce prova, infatti, non è la semplice stampa del messaggio digitale, passibile di contraffazione tramite editing testuale o grafico, bensì le notifiche di consegna e di accettazione dell’email validamente riconosciute. Queste infatti, per quanto riguarda la PEC, oltre a confermare la ricezione e la lettura da parte del ricevente, riportano sempre in allegato il messaggio originale inviato.

L’agente della riscossione, perciò, dovrà non solo dimostrare la conformità tra la copia cartacea e quella digitale, ma si dovrà anche preoccupare di provare la correttezza dell’avvenuta trasmissione, non potendosi limitare ad una comunicazione interna che segnala un allegato e le sue modalità di consultazione. Questo per impedire al contribuente di contestare la validità della notifica, pena la rinuncia alla pretesa di riscossione.

La cartella, inoltre, deve sempre rispettare il modello ministeriale, sia che venga trasmessa in cartaceo, che in digitale, risultare perciò completa e non solo un estratto, oltre ad avere una forma corrispondente in entrambe le soluzioni.

Nello specifico del caso riportato, la notifica si è rivelata impugnabile in quanto la difesa di Equitalia avrebbe depositato in giudizio la sola copia cartacea del messaggio email che avrebbe dovuto testimoniare, implicitamente, la prova dell’avvenuta notificazione tramite PEC.

Ai fini di una valida difesa, invece, bisogna agire direttamente sulla versione digitale delle ricevute, oppure sulla stampa delle stesse con attestazione di conformità sancita da un Pubblico Ufficiale (come da ex art. 9 comma 1bis L. 53/1994).

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