La
Commissione Tributaria di Grosseto ha di recente accolto il ricorso di un contribuente
con un provvedimento relativamente alla notifica della cartella di Equitalia
tramite Posta Elettronica Certificata, decretandola così impugnabile.
La
notifica, infatti, viene considerata nulla nel momento in cui Equitalia non
riesce a dimostrare che il messaggio inviato con PEC sia precisamente
corrispondente all’originale cartella esattoriale prodotta in giudizio di fronte
al giudice.
Ciò
che costituisce prova, infatti, non è la semplice stampa del messaggio
digitale, passibile di contraffazione tramite editing testuale o grafico, bensì
le notifiche di consegna e di accettazione dell’email validamente riconosciute.
Queste infatti, per quanto riguarda la PEC, oltre a confermare la ricezione e
la lettura da parte del ricevente, riportano sempre in allegato il messaggio
originale inviato.
L’agente
della riscossione, perciò, dovrà non solo dimostrare la conformità tra la copia
cartacea e quella digitale, ma si dovrà anche preoccupare di provare la
correttezza dell’avvenuta trasmissione, non potendosi limitare ad una
comunicazione interna che segnala un allegato e le sue modalità di
consultazione. Questo per impedire al contribuente di contestare la validità
della notifica, pena la rinuncia alla pretesa di riscossione.
La
cartella, inoltre, deve sempre rispettare il modello ministeriale, sia che
venga trasmessa in cartaceo, che in digitale, risultare perciò completa e non solo
un estratto, oltre ad avere una forma corrispondente in entrambe le soluzioni.
Nello
specifico del caso riportato, la notifica si è rivelata impugnabile in quanto
la difesa di Equitalia avrebbe depositato in giudizio la sola copia cartacea
del messaggio email che avrebbe dovuto testimoniare, implicitamente, la prova
dell’avvenuta notificazione tramite PEC.
Ai
fini di una valida difesa, invece, bisogna agire direttamente sulla versione
digitale delle ricevute, oppure sulla stampa delle stesse con attestazione di
conformità sancita da un Pubblico Ufficiale (come da ex art. 9 comma 1bis L.
53/1994).
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