mercoledì 6 maggio 2015

Avvocato Marzio Postiglione e il diritto delle imprese: il caso di Fallimento


Nell’ambito giuridico della crisi di impresa, lo Studio dell'avvocato Postiglione & Partners può fornire una solida esperienza in grado di sostenere gli imprenditori nei casi estremi come il Fallimento. Tale procedura coinvolge non solo l’imprenditore stesso, ma anche il suo patrimonio e i creditori. Sono proprio questi ultimi ad avanzare solitamente richiesta di fallimento, avanzabile anche da uno solo di essi. Resta in ogni caso valida la regola secondo la quale aver provocato il fallimento di un’impresa non costituisce titolo di preferenza, sollevando dalla verifica del credito. Nel caso seguito dall’Avvocato Marzio Postiglione relativo ad un imprenditore tacciato di fallimento da un creditore, il Tribunale di Nocera Inferiore ha decretato in favore del suo assistito, indicando come fattore discriminante la soglia disposta dall’art. 15, dichiarando: “Ai fini del calcolo della soglia indicata dall’art.15 1. Fall. debba aversi riguardo a crediti scaduti che abbiano nel quantum un grado di certezza e che tale soglia sia prevista quale condizione di procedibilità della domanda introduttiva e che la condizione di procedibilità debba sussistere al momento della proposizione medesima istanza, anche per consentire al resistente di difendersi circa la sua eventuale insussistenza e ciò, nel rito camerale, caratterizzato dalla speditezza e dalla sommarietà delle forme […]” sottolineando inoltre come il creditore avesse ostacolato il tribunale nella procedura di acquisizione d’ufficio di informazioni, abusando appunto del potere di ufficio, sentenziando riguardo al creditore: “[…]preclude al tribunale di acquisire d’ufficio ai sensi dell’art.213 c.p.c. informazioni d’ufficio presso P.A. sulla debitoria esistente in capo al resistente, in quanto il potere d’ufficio può essere esercitato nei limiti del potere dispositivo delle parti, non potendosi ad esse sostituire, nella ricerca esplorativa di debitoria non altrimenti allegata al fine di superare la soglia di procedibilità, che è indubbia la natura dispositiva dell’istruttoria prefallimentare, venuto meno il potere della declaratoria d’ufficio del fallimento di cui all’art 6 1.f., che agisce anche su segnalazione di altro giudice, mentre al mercato, quale ceto creditorio sono lasciate le valutazioni di opportunità, circa la fiducia nell’adempimento del debitore […]”.


Grazie alla difesa dell’Avvocato Marzio Postiglione il Tribunale di Nocera Inferiore si è pronunciato in favore del dichiarato in fallimento, sancendo che i termini non eccedessero la soglia stabilita dall’art. 15, rendendo quindi il ricorso nullo e condannando l’accusa al pagamento delle spese processuali: “[…] considerando, pertanto che il credito scaduto e non pagato vantato dalla ricorrente non supera in termini di assoluta e rigorosa obiettività la soglia dell’art.15, dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di causa e accessori”.

 

Fonti: – www.wikipedia.org – www.nellanotizia.net  www.lavoroefinanza.it – ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore