Nell’ambito giuridico della
crisi di impresa, lo Studio dell'avvocato Postiglione & Partners può fornire una solida
esperienza in grado di sostenere gli imprenditori nei casi estremi come il Fallimento.
Tale procedura coinvolge non solo l’imprenditore stesso, ma anche il suo
patrimonio e i creditori. Sono proprio questi ultimi ad avanzare solitamente
richiesta di fallimento, avanzabile anche da uno solo di essi. Resta in ogni
caso valida la regola secondo la quale aver provocato il fallimento di
un’impresa non costituisce titolo di preferenza, sollevando dalla verifica del
credito. Nel caso seguito dall’Avvocato Marzio Postiglione relativo ad un
imprenditore tacciato di fallimento da un creditore, il Tribunale di Nocera
Inferiore ha decretato in favore del suo assistito, indicando come fattore
discriminante la soglia disposta dall’art. 15, dichiarando: “Ai fini del calcolo della soglia indicata
dall’art.15 1. Fall. debba aversi riguardo a crediti scaduti che abbiano nel
quantum un grado di certezza e che tale soglia sia prevista quale condizione di
procedibilità della domanda introduttiva e che la condizione di procedibilità
debba sussistere al momento della proposizione medesima istanza, anche per consentire
al resistente di difendersi circa la sua eventuale insussistenza e ciò, nel
rito camerale, caratterizzato dalla speditezza e dalla sommarietà delle forme
[…]” sottolineando inoltre come il creditore avesse ostacolato il tribunale
nella procedura di acquisizione d’ufficio di informazioni, abusando appunto del
potere di ufficio, sentenziando riguardo al creditore: “[…]preclude al tribunale di acquisire d’ufficio ai sensi dell’art.213
c.p.c. informazioni d’ufficio presso P.A. sulla debitoria esistente in capo al
resistente, in quanto il potere d’ufficio può essere esercitato nei limiti del
potere dispositivo delle parti, non potendosi ad esse sostituire, nella ricerca
esplorativa di debitoria non altrimenti allegata al fine di superare la soglia
di procedibilità, che è indubbia la natura dispositiva dell’istruttoria
prefallimentare, venuto meno il potere della declaratoria d’ufficio del
fallimento di cui all’art 6 1.f., che agisce anche su segnalazione di altro
giudice, mentre al mercato, quale ceto creditorio sono lasciate le valutazioni
di opportunità, circa la fiducia nell’adempimento del debitore […]”.
Grazie alla difesa
dell’Avvocato Marzio Postiglione il Tribunale di Nocera Inferiore si è
pronunciato in favore del dichiarato in fallimento, sancendo che i termini non
eccedessero la soglia stabilita dall’art. 15, rendendo quindi il ricorso nullo
e condannando l’accusa al pagamento delle spese processuali: “[…] considerando, pertanto che il credito
scaduto e non pagato vantato dalla ricorrente non supera in termini di assoluta
e rigorosa obiettività la soglia dell’art.15, dichiara improcedibile il ricorso
e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di causa e accessori”.
Fonti: – www.wikipedia.org – www.nellanotizia.net – www.lavoroefinanza.it – ordinanza del Tribunale di Nocera
Inferiore